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Comune di San Nicolò d' Arcidano

Provincia di Oristano

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IMU - Imposta Municipale Propria 2019

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014). L’IMU - imposta municipale propria- costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC.

INFORMATIVA SINTETICA ACCONTO IMU 2019                  

NOVITA’ 2019:

con deliberazione di C.C. n. 2 del 18/02/2019 è stata variata l’aliquota solo per i seguenti comparti edificatori non ancora urbanizzati (aree fabbricabili zona C e D non lottizzate), che pertanto passa dallo 0,6% allo 0,46%:

Zona D

  • comparto D2.1 parte (commerciale – direzionale), in Viale dei Platani,
  • comparto D2.2 parte (artigianale, produzione e vendita), in direzione Uras,

Zona C

  • comparto C1.1 (di espansione residenziale) in località “Sa Mimosa”,
  • comparto C1.2 (di espansione residenziale) in direzione Terralba,
  • comparto C1.8 (di espansione residenziale ) verso Uras,
  • comparto C1.11 parte (di estensione residenziale) tra Via Oristano e Via Papa Luciani,
  • comparto C1.12 (di espansione residenziale) in Via Ugo la Malfa,
  • comparto C1.13 (di espansione residenziale) tra Via La Malfa e Viale Repubblica,
  • i comparti C1.4 e C1.11.
Rimane confermata l’aliquota dello 0,6% per le restanti zone delle aree fabbricabili. Inoltre, per l'anno 2019 con C.C. n. 3 del 15/04/2019 viene confermato il pagamento dell'IMU secondo le stesse aliquote e detrazioni del precedente anno 2018. Pertanto, se nell'anno 2018 non sono intervenuti fattori che influiscono sull'ammontare dell'imposta, l’importo da versare è uguale a quello dell'anno 2018 mentre varia per le sole aree fabbricabili zone C e D non lottizzate come già indicato.
 

 

SOGGETTI PASSIVI ED IMMOBILI INTERESSATI:

I soggetti passivi dell’IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono:

  • proprietari di immobili (fabbricati a qualsiasi uso destinati, aree fabbricabili e terreni agricoli) titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
  • i concessionari di beni immobili;
  • il locatario finanziario di beni immobili.

ESENZIONI

Ai sensi della Legge n° 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e Legge n° 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’IMU non si applica ai seguenti immobili:

  • ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • GLI IMMOBILI ASSIMILATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
    • l’unità immobiliare appartenente alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
    • l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
    • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
  • I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI;
  • I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI AL COMMA 8 DELL’ART. 13 DEL DL 201/2011.
  • I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA, PURCHÉ DAI MEDESIMI CONDOTTI

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 13, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3 comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
c. per le unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in comodato dal proprietario ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• Il comodatario (ovvero colui che riceve il bene in comodato) deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione medesima.
• Il contratto di comodato deve essere registrato.
• Il comodante (ovvero colui che dà il bene in comodato) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con l’unica eccezione dell’immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze.
• L’abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.
• Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve essere attestato con la presentazione delle dichiarazione Imu.

Occorre presentare apposita richiesta al Comune per fruire delle suddette riduzioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135.

Aree fabbricabili: Si tratta di terreni utilizzati a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali. La base imponibile è data dal valore venale dell’area in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore se l’imposta dovuta per tali aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella approvata con deliberazione C.C. n° 18 del 10/07/2013 in vigore dal 01/01/2013.

ALIQUOTE

Con delibera C.C. n. 23 del 27/11/2017 sono state approvate le aliquote per l’annualità 2017, uguali alle aliquote del 2017:

  • abitazione principale e relative pertinenze 0,3 % SOLO PER LE CATEGORIE CATASTALI: A1 (abitazioni signorili) - A8 (abitazioni in ville) - A9 (castelli e palazzi storici) con l’applicazione della detrazione di € 200,00;
  • altri fabbricati 0,6 % (ad eccezione immobili produttivi di cat. D - aliquota 0,76% e versamento a favore dello Stato)
  • terreni agricoli 0,6 %;
  • aree edificabili 0,6 %.
  • aree edificabili 0,46 % con C.C. n. 2 del 18/02/2019 variazione aliquota per i seguenti comparti edificatori non ancora urbanizzati: Zona D – Comparto D2.1 parte (commerciale – direzionale), in Viale dei Platani, - comparto D2.2 parte (artigianale, produzione e vendita), in direzione Uras, Zona C comparto C1.1 (di espansione residenziale) in località “Sa Mimosa”, - comparto C1.2 (di espansione residenziale) in direzione Terralba,- comparto C1.8 (di espansione residenziale ) verso Uras, - comparto C1.11 parte (di estensione residenziale) tra Via Oristano e Via Papa Luciani, - comparto C1.12 (di espansione residenziale) in Via Ugo la Malfa, - comparto C1.13 (di espansione residenziale) tra Via La Malfa e Viale Repubblica, nonché i comparti C1.4 e C1.11.


Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012, “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (Art. 9,c.3,D.Lgs. n. 23/2011).

  • *17  GIUGNO 2019  acconto o unica soluzione
 
  • *16  DICEMBRE 2019 saldo

L’imposta può essere versata tramite il modello F24 o utilizzando apposito bollettino postale.

Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a € 5,00 (cinque).

A norma dell’art. 1, comma 166 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”.

Sul sito del comune è a disposizione un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell’imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

APPLICAZIONE DELL’IMU - art 9 - D. Lgs. 14/03/2011 n. 23

  • L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
  • I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Codici tributo IMU per la compilazione del modello “F24” (Sezione IMU e altri tributi locali).

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e pertinenze (cat. A1/A8/A9)

3912

===

Terreni

3914

===

Aree fabbricabili

3916

===

Altri fabbricati

3918

===

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

===

3925

Codice ente Comune San Nicolò d’Arcidano - A368

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Ai sensi dell’art. 1, comma 721, della Legge n. 147/2013 “Il versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento”.

DICHIARAZIONE IMU

Secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 4, lett. a), del D.L. n. 35/2013, che ha modificato il comma 12-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Si ricorda, inoltre, che:

• ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013, “Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.”;

• ai sensi dell’art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013 “Ai fini dell’Imposta Municipale Propria, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012”.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020.

Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2019

 
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